La Mediazione Transfrontaliera: uno strumento strategico per le controversie internazionali

La mediazione come risoluzione alternativa delle controversie di portata internazionale. Analisi della disciplina italiana in attuazione della Direttiva 2008/52/CE e dei relativi profili applicativi.

La Mediazione Transfrontaliera: uno strumento strategico per le controversie internazionali

  • Introduzione

In un contesto economico e sociale sempre più globalizzato, l’incremento delle relazioni commerciali e personali oltre i confini nazionali ha portato a un parallelo aumento delle controversie con elementi di internazionalità.
La gestione di tali liti attraverso i canali giudiziari tradizionali si scontra spesso con notevoli ostacoli, quali la complessità delle norme di diritto internazionale privato, i costi elevati, la lunghezza dei procedimenti e l’incertezza legata all’esecuzione di una sentenza straniera. In questo scenario, la mediazione si configura come un prezioso alleato per dirimere le controversie con controparti estere, offrendo un percorso alternativo in grado di superare le rigidità dei contenziosi internazionali.
L’Unione Europea, riconoscendo la necessità di promuovere metodi alternativi per la risoluzione delle controversie, ha posto le basi per uno spazio di giustizia comune anche in questo ambito. La Direttiva 2008/52/CE, in particolare, ha istituito un quadro normativo volto a facilitare l’accesso alla mediazione e a garantirne l’efficacia nelle controversie transfrontaliere, promuovendo una cultura della risoluzione amichevole dei conflitti.

  • La Direttiva 2008/52/CE e la nozione di mediazione transfrontaliera

L’obiettivo primario della Direttiva 2008/52/CE, come precisato dell’art. 1, è quello di “facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario“. Al centro della normativa vi è la definizione stessa di mediazione, intesa come un procedimento strutturato su base volontaria, dove le parti tentano di raggiungere un accordo con l’assistenza di un mediatore.
La Direttiva si applica specificamente alle “controversie transfrontaliere“, ma, sebbene il suo campo di applicazione principale siano le liti internazionali, il legislatore europeo ha specificato che “nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni“.
La qualificazione di una controversia come “transfrontaliera” è un elemento cruciale e viene definito con precisione dall’articolo 2 della Direttiva. Si considera tale una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:
a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;
b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;
c) l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o
d) ai fini dell’articolo 5, un invito è rivolto alle parti (l’articolo 5 dispone che “l’organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia”).
Questa definizione garantisce un’applicazione chiara e uniforme del quadro normativo europeo, circoscrivendo le situazioni in cui le tutele e le facilitazioni previste dalla Direttiva diventano operative.

  • Ambito di applicazione e vantaggi della procedura

La mediazione transfrontaliera, secondo la Direttiva, si applica in materia civile e commerciale.
L’ambito materiale è tuttavia delimitato dalla natura dei diritti oggetto della controversia: la procedura è esperibile solo per diritti e obblighi di cui le parti possono liberamente disporre secondo la legge applicabile. Sono escluse, pertanto, materie come quella fiscale, doganale e amministrativa, nonché la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (articolo 1, comma 2).
I vantaggi derivanti dall’adozione di questo strumento sono molteplici e particolarmente evidenti nel contesto internazionale. La procedura è concepita per essere rapida e conveniente, ma il suo principale punto di forza risiede nella natura consensuale del percorso. Come sottolineato dalla giurisprudenza e dalla stessa Direttiva, il successo della mediazione si fonda sul contatto diretto e informale tra le parti e il mediatore. Questo dialogo consente di superare le posizioni giuridiche irrigidite per esplorare i reali interessi e bisogni sottostanti al conflitto.
Un accordo raggiunto attraverso la collaborazione attiva delle parti ha “maggiori probabilità di essere rispettato volontariamente e preserva più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti” .
Questo aspetto è di fondamentale importanza nelle relazioni commerciali internazionali, dove la preservazione dei rapporti di business può avere un valore economico superiore alla singola pretesa giuridica. La flessibilità e la riservatezza del procedimento, inoltre, permettono di gestire la controversia in modo più efficiente e meno traumatico rispetto a un contenzioso pubblico in un’aula di tribunale straniera.

  • L’esecutività dell’accordo di mediazione transfrontaliera

Uno degli aspetti più qualificanti della Direttiva 2008/52/CE è la previsione di meccanismi che garantiscano l’efficacia degli accordi raggiunti in mediazione. Un accordo puramente volontario, infatti, rischierebbe di essere privo di forza cogente se una delle parti decidesse di non rispettarlo. Per questo, la normativa europea stabilisce che le parti, o una di esse con il consenso esplicito delle altre, possano chiedere che l’accordo scritto venga reso esecutivo.
L’esecutività, tuttavia, non è automatica. L’autorità competente dello Stato membro in cui viene richiesta l’esecuzione deve verificare che il contenuto dell’accordo non sia contrario alla legge di quello Stato e che la sua normativa interna ne preveda l’esecutività. L’ordinamento italiano, ad esempio, ha disciplinato dettagliatamente le modalità per conferire efficacia di titolo esecutivo all’accordo di mediazione.
Nel caso di mediazione “nazionale”, se tutte le parti sono assistite da avvocati, l’accordo sottoscritto anche da questi ultimi, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, costituisce direttamente titolo esecutivo. In caso contrario, è necessaria l’omologazione da parte del Presidente del Tribunale competente.
Qualora l’accordo riguardi una mediazione transfrontaliera, l’articolo 12, comma 1-ter del D. Lgs. n. 28/2010, inserito dall’art. 1 del D. Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, ha introdotto una specifica disciplina che richiede l’omologa da parte del Presidente del Tribunale competente, al pari di quanto è prescritto nel caso in cui le parti non siano assistita da Avvocati, a dimostrazione di un allineamento sistematico con il quadro europeo.
Questo meccanismo di “passaporto europeo” per l’accordo di mediazione è fondamentale per assicurare alle parti che la soluzione concordata possa essere effettivamente attuata anche oltre i confini nazionali.

  • Riflessioni conclusive: Vantaggi e prospettive di crescita in Italia

In conclusione, la mediazione transfrontaliera rappresenta una risorsa strategica di inestimabile valore per la gestione delle controversie internazionali. I suoi vantaggi in termini di rapidità, economicità, riservatezza e, soprattutto, capacità di preservare le relazioni tra le parti, la rendono una scelta preferibile rispetto alle incertezze e ai costi del contenzioso giudiziario internazionale. La Direttiva 2008/52/CE ha creato un’infrastruttura giuridica solida che facilita il ricorso a questo strumento e ne garantisce l’efficacia pratica attraverso il meccanismo di esecutività transfrontaliera degli accordi.
Il legislatore italiano ha dimostrato una crescente attenzione verso gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, recependo e integrando attivamente i principi comunitari. Le recenti riforme, che includono riferimenti espliciti alla mediazione transfrontaliera, testimoniano la consapevolezza del ruolo cruciale che questo istituto può svolgere per la competitività delle imprese e la tutela dei diritti dei cittadini in un mercato globale. La diffidenza iniziale degli operatori sta progressivamente lasciando il posto a una maggiore comprensione delle potenzialità della mediazione, non più vista come un mero adempimento procedurale, ma come un’opportunità per una gestione più matura e costruttiva dei conflitti. La prospettiva è quella di un’ulteriore crescita e diffusione di questa pratica, in linea con l’obiettivo europeo di costruire uno spazio di giustizia accessibile, efficiente e vicino alle esigenze delle parti.

Mediazione e procedure concorsuali: istruzioni per l’uso

Il quadro operativo della mediazione concorsuale: approfondimento sui poteri e le funzioni del curatore, sull’ambito di applicazione dell’istituto e sulle forme di coordinamento sistematico con la composizione negoziata della crisi d’impresa.

Mediazione e procedure concorsuali: istruzioni per l’uso

Sebbene i benefici della Mediazione siano ormai noti e anche i soggetti giuridici inizialmente più restii si stiano sempre più accostando a detto prezioso strumento, gli organi deputati a rappresentare procedure concorsuali osservano ancora con distacco e diffidenza la possibilità di avvalersi dell’ausilio di un Mediatore. L’integrazione tra la disciplina della mediazione e quella concorsuale, tuttavia, offre significative opportunità per una gestione efficiente e vantaggiosa delle controversie che coinvolgono la massa dei creditori.

  • I poteri del curatore nel procedimento di mediazione

La mediazione rappresenta uno strumento di grande potenzialità per la risoluzione delle controversie che coinvolgono soggetti sottoposti a liquidazione giudiziale, ma il suo utilizzo richiede una particolare attenzione alle specificità procedurali e sostanziali che caratterizzano il diritto concorsuale. Il curatore, nell’esercizio delle sue funzioni, deve saper cogliere le opportunità offerte dalla mediazione, utilizzandola come strumento strategico per la tutela degli interessi della massa creditoria e per il raggiungimento degli obiettivi della procedura concorsuale.
Per avviare un procedimento di mediazione, sia esso obbligatorio o facoltativo, il curatore deve ottenere l’autorizzazione dal giudice delegato, poiché il tentativo di mediazione, in caso di esito negativo, darà comunque origine a un’azione giudiziaria.
Durante lo svolgimento della mediazione, il curatore non è soggetto a regole particolari, ma deve comunque informare il mediatore, sia nelle sessioni congiunte sia in quelle separate, circa la limitatezza dei propri poteri. È importante precisare che qualsiasi accordo raggiunto sarà subordinato all’autorizzazione degli organi della procedura competenti, come il giudice delegato e il comitato dei creditori.
Per prepararsi al meglio, il curatore potrà chiedere preventivamente agli organi concorsuali l’autorizzazione per specifiche ipotesi di accordo o per un ventaglio di soluzioni conciliative, facendosi riconoscere i poteri necessari per negoziare efficacemente.
Per garantire un corretto svolgimento della negoziazione e tutelare le eventuali future azioni giudiziarie in caso di insuccesso, è fondamentale che i poteri conciliativi attribuiti al curatore rimangano riservati fino al raggiungimento di un accordo. Per questo motivo, il curatore dovrebbe chiedere al giudice delegato di disporre la secretazione degli atti della procedura e raccomandare al comitato dei creditori di mantenere il massimo riserbo.

  • Mediazione obbligatoria

L’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 stabilisce i casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Per le azioni di diritto comune intraprese durante una procedura concorsuale, si applicano le stesse regole di chi agisce in bonis, come previsto dal primo comma dell’art. 5, ad esempio in cause di condominio, diritti reali, divisione, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Il favor mediationis, che costituisce uno dei principi alla base del decreto legislativo n. 28, può portare tuttavia, a mio avviso, ad interpretazioni estensive riguardo ai casi in cui è previsto l’obbligo di esperire preventivamente la mediazione.
In tal senso, potrebbe includere tutte le situazioni in cui la controversia concerna, anche indirettamente, diritti reali, contratti bancari e simili. Per questa ragione, è consigliabile che il curatore, al fine di evitare il rischio di improcedibilità del procedimento giudiziario, avvii preventivamente il procedimento di mediazione anche in tali casi.

  1. Mediazione delegata

Il fatto che la controversia sia stata avviata nell’ambito di una procedura concorsuale non costituisce di per sé un motivo di esenzione dall’obbligo di mediare.
In tali circostanze, il curatore o altro organo di gestione devono proporre preventivamente l’esperimento della mediazione oppure partecipare a quella proposta dall’altra parte.
Tuttavia, non si può ignorare che la presenza di una procedura concorsuale, con la conseguente minore flessibilità del curatore (o di altro organo gestorio) rispetto a un soggetto in bonis, può rendere meno efficace la negoziazione nella mediazione preventiva, sia essa obbligatoria o facoltativa.
Questo non significa che la mediazione nelle procedure concorsuali sia priva di utilità, ma piuttosto che essa ha maggiori probabilità di successo come mediazione delegata, specialmente quando le parti hanno già preso conoscenza del rispettivo materiale probatorio.
In questa fase, il giudice può esercitare una forte influenza persuasiva, favorendo un tentativo di conciliazione con l’ausilio di un mediatore.

  • La composizione negoziata della crisi

La sinergia tra mediazione e procedure concorsuali trova una sua espressione paradigmatica nella composizione negoziata della crisi, strumento introdotto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). L’impiego dello strumento della mediazione, esteso anche all’ambito della composizione della crisi d’impresa, presenterebbe significativi vantaggi, non solo in termini di efficienza e flessibilità, ma anche sotto il profilo delle agevolazioni fiscali. La specializzazione dei mediatori, in particolare nel settore della composizione negoziata della crisi, con l’integrazione dei percorsi formativi e delle competenze tra gli esperti della mediazione e quelli della “negoziazione” della crisi aprirebbe scenari innovativi per la gestione delle difficoltà aziendali.
Lo stesso vale per l’integrazione delle procedure. La Riforma Cartabia (D. Lgs. 149/2022) ha rafforzato gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie con l’obiettivo di ridurre il contenzioso, un fine condiviso dal CCII, che promuove soluzioni negoziate per la crisi d’impresa. In tale contesto, il dovere dei creditori di “collaborare lealmente con il debitore” e con gli organi della procedura, sancito dal CCII, si allinea perfettamente con il principio di cooperazione in buona fede che le parti e i loro avvocati devono osservare nel procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.

  • Riflessioni conclusive

In conclusione, la crisi delle imprese – spesso percepita come un ambiente estraneo dalla pratica della mediazione – può invece rappresentare un terreno fertile per lo sviluppo di nuove forme di mediazione, utili alla gestione e alla risoluzione della stessa crisi. L’evoluzione normativa, con l’introduzione della composizione negoziata della crisi e il rafforzamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie operato dalla Riforma Cartabia, offre nuove opportunità di integrazione tra questi istituti.
La giurisprudenza più recente sta delineando i contorni applicativi di questi strumenti, evidenziando come la loro corretta utilizzazione richieda una preparazione tecnica specifica e una comprensione approfondita delle dinamiche concorsuali. Il curatore che sappia cogliere queste opportunità può trasformare la mediazione da mero adempimento procedurale a strumento strategico per il miglior soddisfacimento dei creditori.
Tuttavia, come spesso accade nell’evoluzione del diritto, anche questa volta la strada sarà in salita. La diffidenza degli operatori, la complessità delle procedure e la necessità di coordinamento tra diversi strumenti normativi rappresentano sfide significative. Solo attraverso un approccio sistematico, che valorizzi le sinergie tra mediazione e procedure concorsuali, sarà possibile realizzare appieno le potenzialità di questa integrazione, nell’interesse superiore della giustizia e dell’efficienza del sistema economico.

Domanda di mediazione: come predisporla e in quali errori non incorrere.

Sebbene, come noto, la mediazione sia caratterizzata dal grande vantaggio di essere scevra da formalismi processuali, occorre tuttavia essere accorti nel non incorrere in preclusive omissioni. L’istante deve pertanto prestare estrema attenzione alle previsioni che regolano la procedura e al regolamento dell’organismo prescelto e, ciò, sin dall’atto prodromico all’avvio della procedura: il deposito della domanda di mediazione.

Domanda di mediazione: come predisporla e in quali errori non incorrere.

  • I requisiti minimi previsti dalla normativa

Il novellato art. 4 comma 2 D. Lgs 28/2010 elenca i requisiti minimi necessari della domanda di mediazione, ovvero: l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.

A tale elencazione va aggiunto un altro requisito stabilito dal decreto attuativo 150/2023 che è “il valore della domanda” ai sensi delle regole del codice di procedura.
Il legislatore, pertanto non prescrive una forma specifica della domanda, stabilendo, tuttavia, che il procedimento si consideri instaurato dal momento della presentazione della domanda, il che implica che la stessa debba essere depositata in forma scritta.
La forma scritta della domanda è necessaria per un svariato ordine di motivi.
In primo luogo, l’art. 6, co. 2, D.lgs 28/2010, prevede che “il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa…“.
Inoltre, ai sensi del successivo art. 8, l’istanza, nonché la data del primo incontro fissato dall’organismo, devono essere comunicate all’altra parte, con i noti effetti, tra l’altro, in tema di prescrizione e di decadenza di cui all’art. 5, co. 6, del medesimo decreto legislativo.
Certamente, ed in coerenza con la logica dell’istituto in parola, ai sensi dell’art. 3, co. 3, D.lgs 28/2010 “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità” e, secondo la previsione dell’art. 8, co. 2, “il procedimento si svolge senza formalità“: ciò non può implicare, tuttavia, che l’informalità si estenda fino al punto di escludere la previsione di taluni requisiti formali minimi, in assenza dei quali apparirebbe impossibile un qualsivoglia collegamento tra il procedimento de quo e i diritti sostanziali (e le vicende processuali, future ed eventuali o addirittura già pendenti) ad esso collegati.

  • Come predisporre una domanda di mediazione completa

Illustre dottrina, sul tema, ha più volte ribadito il principio per cui, attenendo unicamente diritti disponibili, la mediazione è nelle mani delle parti anche in merito alla forma, e il procedimento può essere completamente destrutturato e deformalizzato, lasciato quindi alla loro responsabilità e auto-determinazione.
Benché procedura totalmente informale, la norma primaria del D.lgs. 28/2010 impone che, quando la si sceglie, si rispettino alcuni minimi capisaldi formali, tra cui i requisiti minimi di forma della domanda di mediazione.
Mentre appaiono scontati i requisiti “parti, organismo e valore” della domanda, su quello dell’“oggetto e le ragioni della pretesa” è utile riflettere a cosa si riferisca e quanto dettagliata e specifica debba essere tale indicazione.
È importante chiarire quali siano le deduzioni in fatto e/o in diritto da introdurre (o non introdurre) e comunque più in generale quanto sia opportuno o meno specificare e argomentare il contenuto della domanda.
L’oggetto e le ragioni della domanda devono essere esplicitati in modo semplificato, con le seguenti accortezze:

  1. oggetto: se la mediazione è obbligatoria, l’oggetto potrà essere ricondotto alle materie dell’elencazione dell’art. 5 co. 1 D.Lgs. novellato; nelle mediazioni demandate o volontarie va parimenti identificata la materia su cui la controversia verte;
  2. ragioni della domanda: sono i fatti posti a sostegno della richiesta, che vanno riferiti non nella loro dettagliata specificità ma nei loro tratti essenziali e strutturali. In sostanza le ragioni devono essere indicate in modo chiaro, completo ma pur sempre sintetico. Approfondimenti giuridici e/o giurisprudenziali sono, pertanto, del tutto superfli
  • La domanda di mediazione non è un atto processuale:  cosa non è consigliato includere 

La domanda di mediazione non è un atto processuale strictu sensu inteso, con la conseguenza che non va redatta secondo una forma precostituita, non serve vi siano istanze né conclusioni, ma può ben essere scritta come semplice memoria da allegare ai documenti depositati. Capita infatti di leggere domande di mediazione -con disappunto dei mediatori- assimilabili a veri e propri atti giudiziali, contenenti istanze di autorizzazione a chiamare in causa terzi, ovvero eccezioni di inammissibilità di domande o di produzioni documentali del tutto inappropriate.

Non è necessario indicare le ragioni di diritto della pretesa, né allegare giurisprudenza o deduzioni o argomentazioni di diritto. Con altrettanto disappunto di cui si è detto sopra, i mediatori leggono infatti sovente negli atti introduttivi di alcune parti richiami giurisprudenziali e deduzioni argomentative in diritto, assolutamente inutili ed anzi controproducenti per la parte, atteso che anticipano temi che potrebbero strategicamente essere sviluppati e dedotti solo nel successivo giudizio.

  • Riflessioni conclusive

 L’informalità del procedimento rende possibili precisazioni e modificazioni successive dell’oggetto e delle ragioni della pretesa, ma l’estrema sinteticità o carenza di dati essenziali può produrre preclusioni importanti.
Quando la pretesa azionata non sia stata specificata con sufficiente precisione, non possano prodursi gli effetti sostanziali e procedimentali della domanda di mediazione: dall’interruzione della prescrizione all’impedimento della decadenza, per finire alla prevenzione rispetto ad altri procedimenti di mediazione.

L’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore condominiale e la sua revoca giudiziale rientrano nell’alveo delle mediazioni obbligatorie?

Le controversie in materia condominiale sono, come noto, soggette al tentativo di mediazione obbligatoria ma, cosa si intende per materia condominiale? Rientrano in questa fattispecie anche le azioni di responsabilità e revoca dell’amministratore di condominio? Vediamo quali sono le indicazioni fornite dalla legge e dalla giurisprudenza e, soprattutto, quel è la strada più opportuna da intraprendere per non incorrere in sanzioni, sorprese o inutili lungaggini.

L’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore condominiale e la sua revoca giudiziale rientrano nell’alveo delle mediazioni obbligatorie?

  1. Azione di responsabilità contro amministratore: la mediazione è obbligatoria?

Se il condominio intende agire contro l’amministratore di condominio per il risarcimento dei danni causati da inadempienze o negligenze, l’azione giudiziaria dovrà necessariamente essere preceduta dal tentativo di mediazione.
Per la giurisprudenza costante (cfr. Tib. Bologna, sent. n. 643 dell’11 marzo 2022; Trib. Roma, ord. del 12 luglio 2021)tale controversia rientra tra le cause condominiali per le quali la legge (Art. 71-quater, disp. att. cod. civ.; Art. 5, d. lgs. n. 28/2010) stabilisce la mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria stessa.

  1. Azione di revoca giudiziale amministratore: occorre la mediazione?

Se per l’azione di richiesta di risarcimento dei danni la direzione da seguire è senz’altro chiara, più controverso è il corretto iter da seguire nel caso in cui si proceda con la revoca giudiziale dell’amministratore.
L’art. 1229 c.c. prescrive gli inadempimenti per i quali, anche il singolo condomino può autonomamente agire per ottenerela revoca dell’amministratore, (qualora l’assemblea non abbia già provveduto in tal senso).
Può accadere, infatti, che se per alcuni condomini la gestione posta in essere dall’amministratore sia caratterizzata da gravi irregolarità gestionali, malafede o conflitto di interessi, la maggioranza confermi comunque la fiducia all’amministratore in carica.
In questi casi non è detto che la stessa maggioranza riesca ad imporsi, tuttavia in caso di irregolarità gravi anche un solo condomino potrà rivolgersi al Tribunale e chiedere che l’amministratore venga dichiarato decaduto, ex art. 1129, comma 11, cc.
Per legge, costituiscono gravi irregolarità dell’amministratore che ne giustificano la revoca giudiziale:

  • l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale;
  • il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore;
  • la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
  • la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale;
  • la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore;
  • l’aver omesso di curare diligentemente l’azione contro i condòmini morosi;
  • l’omessa o cattiva tenuta dei registri condominiali (anagrafe, ecc.).

Ma l’azione di revoca dell’amministratore è da considerarsi materia condominiale tale per cui l’avvio della procedura di mediazione è obbligatoria pena l’improcedibilità dell’eventuale successivo procedimento in sede giudiziale?
Sul punto la giurisprudenza è divisa. L’orientamento maggioritario ritiene che la revoca giudiziale, in quanto instaura un procedimento di volontaria giurisdizione, non può rientrare tra le controversie condominiali in senso stretto e, pertanto, è una procedura che esula dalle ipotesi di mediazione obbligatoria.
Nei procedimenti di volontaria giurisdizione in questione, non trovano applicazione le regole normalmente previste dalla legge in tema di contenzioso civile, le quali prevedono l’identificazione di una parte vittoriosa e di una parte soccombente anche al fine di regolare le spese di giudizio. 
Sull’argomento si è recentemente espressa la Corte D’Appello di Napoli (Ordinanza n° 1176 del 22 aprile 2024), che ha affrontato la questione incidentalmente ritenendo non obbligatorio il tentativo preliminare di mediazione in questo tipo di procedura.
In senso conforme si erano già espresse la Corte di Cassazione, nell’ ordinanza n. 1237 del 18 gennaio 2018 e la Corte di Appello di Palermo nella sentenza del 29 giugno 2018. 
Come accennato, tuttavia, stante la peculiarità della materia, la giurisprudenza non è univoca sulla questione.
Molti Giudici si sono infatti espressi n modo diametralmente opposto ritenendo che la revoca giudiziale dell’amministratore debba necessariamente essere preceduta dal tentativo di mediazione a pena di improcedibilità della domanda stessa (cfr. Trib. Macerata, decreto del 10 gennaio 2018)
Si tratta evidentemente di orientamenti contrastanti che necessiterebbero di un intervento chiarificatore ad opera della giurisprudenza di legittimità.

  • Riflessioni conclusive

 Alla luce dalla chiara difficoltà nel delineare quale sia la via più corretta da seguite, l’avvio della mediazione rappresenta un’opportunità, e in tali fattispecie, la direzioni più sicura per non incorrere in futuri inciampi.
La mediazione rappresenta sempre un’opportunità concreta di risoluzione dei conflitti; uno strumento celere per ottenere la giusta soddisfazione degli interessi coinvolti.
Occorre infatti rammentare come in tale sede sarà peraltro possibile ampliare l’oggetto della domanda, ottenere l’eventuale revoca e risarcimento del danno in un’unica e più celere azione.
Un’opportunità, dunque, da cogliere. 
Otre a districare la questione in tempi e costi e ragionevoli, supporterà, e non poco, l’annoso compito dell’avvocato che si troverà a meglio consigliare il Condomino/Condominio procedente.

Mediazione e gratuito patrocinio: le novità introdotte dalla Riforma Cartabia

Per incentivare il ricorso alla mediazione e alla negoziazione assistita, la Riforma Cartabia ha finalmente riconosciuto con certezza il diritto della parte di beneficiare del gratuito patrocinio, a prescindere dal fatto che la procedura stragiudiziale sia seguita o meno dall’introduzione di un giudizio.(101mediatori.it)

Le novità
Il D.M. Giustizia 1° agosto 2023pubblicato in Gazzetta il 7 agosto 2023, ha fissato i criteri per la determinazione, la liquidazione ed il pagamento dei compensi dell’avvocato in caso di ammissione al gratuito patrocinio del proprio Assistito.

In caso di conclusione con un accordo delle procedure di mediazione o di negoziazione assistita l’avvocato ha diritto al compenso nella misura prevista dal decreto parametri all’art. 20 comma 1 bis, ridotto della metà.

L’annosa questione dell’estensione del patrocinio a spese dello Stato
La Corte di Cassazione, con sentenza 31.8.2020 n.18123 aveva confermato l’esclusione del gratuito patrocinio per l’attività stragiudiziale in generale, precisando che non spetta il beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui alla mediazione non segue il giudizio.

L’annosa questione ha trovato soluzione con la sentenza 20.1.2022 n. 10 della Corte Costituzionale.

Con tale sentenza la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli art. 74, comma 2, e 75, coma 1, del dPR n.115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito del procedimento di mediazione quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo.

I criteri stabiliti dal decreto del 1 agosto 2023
In linea con la citata sentenza della Corte costituzionale, con decreto 1° agosto 2023 sono stati dettati i criteri per la determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

In particolare, con il menzionato decreto sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese, e la disciplina delle modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.

Il menzionato decreto prevede art. 4) che all’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, spetta il compenso previsto dall’art. 20, comma 1-bis del decreto parametrico 10.3.2014 n. 55, ridotto alla metà.

Modalità di presentazione della richiesta di credito di imposta
L’istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata tramite piattaforma accessibile, con SPID o CIEId almeno di livello due e CNS, dal sito giustizia.it e dovrà contenere:
gli estremi identificativi del COA che ha ammesso la parte al patrocinio a spese dello stato,
le generalità della parte assistita, il valore e la data di sottoscrizione dell’accordo sulla base del quale è stato calcolato il compenso,
l’indicazione della materia, il numero del procedimento di mediazione o gli estremi della ricevuta di trasmissione sulla piattaforma del Consiglio Nazionale Forense dell’accordo di negoziazione,
la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi del credito di imposta o in alternativa, del pagamento.
Il decreto 1.8.2023 prevede espressamente specifici controlli e verifiche sia da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 6) che dal Ministero (art. 7).

In ordine alle verifiche e comunicazioni del consiglio dell’Ordine il decreto (art. 6) statuisce che il COA ricevuta l’istanza, se accerta che non ricorrono i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunica sulla piattaforma del sito del Ministero della giustizia, l’esito negativo della domanda.

Il COA se accerta la ricorrenza dei requisiti di legge, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso richiesto conforme a quanto previsto dal decreto 1.8.2023, appone il visto di congruità, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma.

In ordine alle verifiche e provvedimenti del Ministero, l’art. 7 statuisce che, ricevuta la comunicazione, il Ministero:
se ritiene insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza;
se ritiene sussistenti i presupposti della richiesta, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con apposito provvedimento convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato, dandone comunicazione all’avvocato e al COA;
nel caso in cui, effettuate le verifiche ritiene di non convalidare la delibera, ne dà comunicazione al COA e all’avvocato; entro sessanta giorni da tale comunicazione (negativa) l’avvocato può presentare nuova istanza.

Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta
L’avvocato deve emettere fattura elettronica. Se ha optato per il pagamento dell’importo, la fattura elettronica sarà intestata al Ministero e completa di codice IPA.

Il Ministero emetterà il mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito capitolo di bilancio del Ministero della Giustizia.

Se invece l’avvocato ha optato per il credito di imposta, dovrà emettere fattura elettronica e presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

Il credito di imposta sarà utilizzabile in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate.

Conclusioni
Finalmente le novità portate dalla Riforma Cartabia in merito al gratuito patrocinio in mediazione ha posto fine alla oscillante giurisprudenza sui criteri di liquidazione del compenso in parola ed anche sulla spettanza o meno del compenso. Un altro passo avanti nell’incentivazione di questo prezioso strumento che è la mediazione.

Le azioni di inefficacia degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento e le azioni revocatorie non sono soggette alla mediazione obbligatoria

Le azioni di inefficacia degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento e le azioni revocatorie non sono soggette alla mediazione obbligatoria e, pertanto, la domanda di refusione delle spese di mediazione risulta priva di fondamento.

Le azioni di inefficacia degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento e le azioni revocatorie non sono soggette alla mediazione obbligatoria e, pertanto, la domanda di refusione delle spese di mediazione risulta priva di fondamento. (101mediatori.it)

Tribunale di Roma, 06.03.2023, sentenza n. 3607, giudice Estensore Marco Genna

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di azione di inefficacia ex artt. 42 e 44 l. fall. promossa dal curatore del fallimento nei confronti dell’Istituto di Credito convenuto, a seguito di una serie di operazioni di accredito e di addebito effettuate dopo la dichiarazione di fallimento.

Il giudizio era stato preceduto da una mediazione conclusasi con esito negativo e per la quale parte attrice chiedeva la condanna della convenuta alla refusione delle spese anticipate.

In merito, il Tribunale ha così statuito:

  • parte attrice ritiene che l’esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda ex art. 44 l. fall.;
  • tale presupposto è errato in quanto la materia delle azioni di inefficacia (così come quelle revocatorie) non rientra nell’elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. L. vo 28/2010;
  • di conseguenza, nel caso di specie l’esperimento del procedimento di mediazione non costituisce affatto condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.

Per tali ragioni, il Tribunale non ha accolto la domanda della curatela di condanna della Banca convenuta a rifonderle le spese anticipate per la mediazione.

Mediazione e riservatezza: limite o risorsa?

Come noto, il rispetto del principio della riservatezza, è uno dei fulcri cardine che regolano la Mediazione. Tale obbligo, imposto del legislatore, è un limite o una risorsa? Come si relazionano Parti e Mediatore rispetto a tale principio? E quali sono i confini che incontra il principio di riservatezza? Analizziamo le diverse sfaccettature che orbitano intorno a tale fondamentale principio.
Mediazione e riservatezza: limite o risorsa? (101mediatori.it)

La normativa.

 L’obbligo di riservatezza, che concerne le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento, è regolato dagli artt. 9 e 10 comma 1 del Decreto legislativo 2010 n° 28.

I limiti imposti al Mediatore.

Il mediatore è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di conciliazione.
Nella sostanza, dunque, il Mediatore:

  • non potrà divulgare a terzi estranei alla mediazione cosa è avvenuto durante gli incontri;
  • non potrà riferire ciò che gli è stato detto da una delle parti coinvolte nella procedura, se ciò è stato riferito in assenza della controparte salvo che non ci sia il consenso del dichiarante.
  • non potrà essere chiamato a testimoniare sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione.

I limiti imposti alle Parti. 

Ovviamente l’obbligo di riservatezza non riguarda soltanto il mediatore: anche le parti direttamente coinvolte nella procedura e i loro rispettivi avvocati devono mantenere il riserbo su ciò che è avvenuto in mediazione.
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, salvo consenso della parte. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
 
Il principio di riservatezza: risorsa imprescindibile.

Analizzati sinteticamente i limiti imposti agli attori della mediazione, vediamo insieme perché il principio in esame debba, in realtà essere considerato una grande risorsa.
Questo perché in Mediazione – a differenza di quanto avviene in Tribunale – tutto quello che le parti dicono non può essere utilizzato fuori dalla procedura. 
È chiaro come ciò consenta alle parti di poter giocare a “carte scoperte”, mirando in tal modo a trovare un accordo che soddisfi i reali interessi e non discutendo esclusivamente di pretese giuridiche.
Ma vi è di più. In Mediazione, infatti, il mediatore ha la facoltà di svolgere delle sessioni separate con ciascuna parte e il proprio Avvocato.
In tali sessioni sarà possibile affrontare alcuni temi della controversia in un ambiente più riservato. Possono esistere infatti delle informazioni che la parte ha piacere di condividere con il Mediatore ma che preferisce tenere celate alla propria controparte.
Le sessioni separate sono spesso uno strumento imprescindibile per la buona riuscita di ogni Mediazione proprio per questi motivi. Anche in questi casi la parte che si confida col Mediatore è tutelata dal principio di riservatezza della Mediazione. Le informazioni che si acquisiscono durante questi incontri non possono essere riportate alla controparte se non con l’espressa autorizzazione di chi le ha fornite e nei limiti di quanto autorizzato.
Le sessioni separate, che permettono l’ascolto delle informazioni confidenziali, sono l’aspetto distintivo della mediazione dal processo e, se utilizzate in modo produttivo, permettono di individuale l’area comune di negoziazione e risolvere anche situazioni a prima vista impossibili. 
Risulta dunque molto importante potersi fidare del mediatore e parlare con lui in massima trasparenza affinché questi possa intuire il percorso più adatto per dare soddisfazione agli interessi delle parti.

Le deroghe al principio di riservatezza. 

Poiché tali norme sono state introdotte a tutela delle parti, dalle stesse, singolarmente e/o di comune accordo, possono essere derogate, rientrando pienamente nella loro disponibilità negoziale. 
È anche possibile che, nel caso delle sessioni separate, la parte autorizzi il mediatore a comunicare all’altra il contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni o che nel caso di un successivo processo siano utilizzabili le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione se vi è il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
Altra ipotesi in cui incontriamo una possibile deroga al principio di riservatezza si riferisce al caso in cui venga espletata una Consulenza Tecnica nell’ambito della Mediazione.
In caso di mediazione con esito positivo la relazione del Consulente dovrebbe essere accettata dalle parti e divenire il presupposto dell’accordo, mentre, in caso di mediazione negativa, il suo contenuto dovrebbe rimanere riservato, salvo che le parti non ne concordino l’utilizzo nel successivo giudizio (per escludere o limitare la necessità di una CTU). L’obbligo di riservatezza, di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs nº 28/10, copre esclusivamente le dichiarazioni e le informazioni rese dalle parti, mentre la relazione tecnica effettuata in mediazione consiste in una motivata esposizione di accertamenti tecnico specialistici. 
La Giurisprudenza di merito ha già legittimato e ammesso la produzione in giudizio della Consulenza Tecnica in Mediazione (CTM) (cfr. da ultimo Tribunale di Verona ordinanza del 27/3/2023), e la Giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come nel vigente ordinamento, dominato dal principio del libero convincimento del giudice, non è a questi vietato porre a fondamento della propria decisione anche solo una perizia stragiudiziale, pur se contestata da controparte, purché sia fornita idonea motivazione (cfr. Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 12 dicembre 2011, n. 26550). L’analisi ricostruttiva effettuata permette quindi di rendere la consulenza tecnica effettuata in sede di mediazione funzionale al processo, consentendone, in caso di fallimento della mediazione, l’utilizzabilità nel giudizio in un’ottica di celerità e speditezza del processo e con ottimizzazione dei costi sostenuti dalle parti. La relazione tecnica effettuata in mediazione potrà avere accesso nel processo. Sarebbe preferibile, per evitare contestazioni, ottenere preliminarmente all’espletamento della C.T.M. il consenso delle parti all’utilizzabilità in giudizio e la rinuncia al vincolo di riservatezza, in modo da evitare usi strumentali ed esplorativi della consulenza. 
La mediazione è una procedura stragiudiziale di soluzione delle controversie e le parti tutte insieme possono autorizzare espressamente l’utilizzo dei documenti, tra cui la perizia, al di fuori della procedura di mediazione, cioè nell’eventuale processo seguito a quest’ultima, con il vantaggio di avere un risparmio in termini di costi e di tempo.
Affinché la perizia del CTM sia utilizzabile in giudizio, devono essere rispettate tre condizioni:
– la scelta del consulente tra i periti iscritti nell’albo presso un Tribunale,
– il rispetto del contraddittorio,
– l’assenza del riferimento a eventuali dichiarazioni delle parti in mediazione fatte al consulente.

Riflessioni conclusive.

Sebbene gran parte delle riflessioni qui condivise siano dedicate ai limiti imposti dal dovere di riservatezza, ritengo che tale principio sia una delle maggiori risorse dell’istituto della mediazione
Il ruolo del mediatore, infatti, è quello di mettere a proprio agio le parti e di farle sentire libere di condividere i reali aspetti sottesi alle proprie domande e richieste. Spesso il mediatore incontra ritrosia, le parti sono in imbarazzo e reticenti. È proprio nelle modalità con cui viene superato questo ostacolo che si differenza un buon mediatore da uno mediocre.
Il mediatore professionale e adeguatamente formato sa guadagnarsi la fiducia di tutte le parti, anche enfatizzando una delle migliori armi in proprio possesso: la riservatezza.
Solo in questo modo, in un ambiente sicuro e accogliente, le parti potranno spogliarsi da paure e preconcetti e, intraprendere, con serenità, il cammino verso la ricerca di una soluzione condivisa.

Sanzioni nuove e più aspre quelle della riforma del processo, che devono spingere l’avvocato a consigliare, ove possibile, la mediazione.

Il prossimo 30 giugno 2023 entreranno in vigore le ultime novità previste dalla riforma del processo civile in materia di mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato. La novella normativa inasprisce le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Vediamo, quindi, quali sono le ragioni principali per le quali un avvocato, nel valutare la convenienza o meno di una causa, deve optare per una soluzione alternativa della controversia. (101mediatori.it)

Le novità

La riforma del processo civile incentiva gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie in due modi:

attraverso la riforma profonda della mediazione, della negoziazione assistita e dell’arbitrato, l’estensione delle materie per questi istituti e la previsione di interessanti incentivi fiscali e agevolazioni per chi vi ricorre;

con la previsione di aggravamenti sanzionatori nei confronti di chi intraprende cause pretestuose e dilatorie, andando ad aggravare la situazione, già difficile, del contenzioso civile. 

Il nuovo articolo 12 bis

 Con l’inserimento del nuovo art. 12 bis, è stabilito che:

  • il Giudice possa desumere argomenti di prova in giudizio, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione;
  • quando la mediazione è condizione di procedibilità, il Giudice condanni la parte che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento al bilancio dello Stato del doppio del contributo unificato;
  • all’esito del giudizio, sempre nei casi di mediazione obbligatoria o demandata, il giudice possa condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione;
  • nel caso poi in cui il soggetto assente in mediazione senza giustificato motivo sia una pubblica amministrazione, la novella prevede che il Giudice trasmetta al Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti la copia del provvedimento di condanna al doppio del contributo unificato.

Restano sostanzialmente analoghe le conseguenze (art. 13) in ordine alla condanna alle spese per la parte anche vittoriosa nel giudizio che abbia rifiutato la proposta del mediatore.
Per quanto concerne invece il profilo delle conseguenze processuali del comportamento tenuto dalle parti in mediazione, la riforma introduce una massiva revisione del sistema di sanzioni attualmente delineato ai vigenti artt. 8, co. 4 bis e 13 D. Lgs. 28/2010.
Il nuovo art. 12 bis del D. Lgs. 28/2010 si concentra innanzi tutto sul tema delle conseguenze sul processo della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, attualmente limitato soltanto alla possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, c.p.c. e di condannare la parte costituita che, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il nuovo assetto della disposizione è chiaramente finalizzato ad enfatizzare l’importanza della partecipazione al primo incontro di mediazione, da intendersi già come espletamento dell’attività di mediazione effettiva nella ridisegnata fisionomia della fase introduttiva del procedimento di mediazione. Invariata la possibilità di valutare il comportamento della parte come argomento di prova, la sanzione dell’importo corrispondente al contributo unificato viene invece raddoppiato.

La mancata accettazione della proposta del mediatore

Viene poi riproposta, ma riferita al tema delle conseguenze del comportamento della parte al primo incontro di mediazione, la sanzione oggi prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 28/2010 per la mancata accettazione della proposta conciliativa, mediante la previsione della possibilità di condannare la parte soccombente al versamento di un importo doppio rispetto al contributo unificato versato, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata (comunque non superiore alle spese del giudizio). Addirittura, nel caso in cui parte sia una pubblica amministrazione, allorché il giudice prenda i provvedimenti sopra citati, il magistrato dovrà ora trasmettere al pubblico ministero presso la Corte dei Conti ed all’autorità vigilante competente il relativo verbale.
Si sarebbe potuto pensare di rivedere anche l’art. 13, rispetto al quale cambierà solo la rubrica “Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione”, meglio armonizzando l’istituto della proposta con il processo.
Del resto è ancora una chimera pensare di poter raffrontare l’esito del processo con le condizioni di cui alla proposta conciliativa, per la semplice ragione che il mediatore potrebbe averla formata sulla base dei reali interessi delle parti captati durante la fase esplorativa della mediazione, spesso divergenti dalle richieste avanzate dalle parti nel processo (il legislatore pare ignorare completamente i capisaldi del negoziato secondo il modello di Harvard), ovvero perché modellata su una logica transattiva di rinunce reciproche che non coinciderà mai con il contenuto di una sentenza, la quale, per definizione, non potrà essere che di accoglimento o di rigetto delle domande giudiziali.

Riflessioni conclusive

A ben vedere, la novella non ha tanto la funzione di realmente integrare la mediazione e il senso di una risoluzione negoziale delle controversie con il processo civile, ma di stimolare le parti a risolvere in mediazione la liteanziché affollare il già congestionato ruolo del giudice
Il rischio è tuttavia quello di veicolare un messaggio non del tutto corretto che spinge le parti a mediare non per convinzione, bensì sotto la minaccia di sanzioni. 
Finché l’approccio normativo alla mediazione resterà permeato dall’utilizzo in chiave punitiva, finché la disciplina che le riguarda non cesserà di piegare i comportamenti e le scelte fatte in sede stragiudiziale allo scopo di intimidire le parti e di farle desistere dal rivolgersi alla giurisdizione, non si potrà veramente parlare di complementarità e coesistenza delle due vie. Ben vengano, dunque, le disposizioni che mirano a incentivare il ricorso alla mediazione incidendo sui costi e, soprattutto, sulla capacità e sulla professionalità di coloro che offrono il relativo servizio.
La mediazione funziona quando il servizio è efficiente e i mediatori sono capaci, quando gli avvocati che assistono le parti sanno distinguere le occasioni in cui l’atteggiamento avversariale non paga, e sanno calarsi in un ruolo diverso. Allora non si tratta soltanto di aggiornare gli strumenti alternativi. Sarà pertanto indispensabile che lo Stato si impegni ad investire in maniera continuativa risorse adeguate a supportare i preziosi sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

L’effetto interruttivo del termine decadenziale ex art. 1337, comma 2, c.c. consegue, alla luce della lettera dell’art. 5, comma 6, non al mero deposito, ma alla comunicazione dell’istanza di mediazione

L’effetto interruttivo del termine decadenziale ex art. 1337, comma 2, c.c. consegue, alla luce della lettera dell’art. 5, comma 6, non al mero deposito, ma alla comunicazione dell’istanza di mediazione che spetta all’Organismo ma può essere effettuata anche a cura della parte istante.

L’effetto interruttivo del termine decadenziale ex art. 1337, comma 2, c.c. consegue, alla luce della lettera dell’art. 5, comma 6, non al mero deposito, ma alla comunicazione dell’istanza di mediazione che spetta all’Organismo ma può essere effettuata anche a cura della parte istante (101mediatori.it)

Tribunale di Torre Annunziata, sezione 1 civile, 20.06.2022, sentenza n. 1484, giudice Francesco Coppola

Nella presente controversia un condomino agisce in giudizio contro il condominio per far dichiarare la sospensione dell’efficacia e accertare e dichiarare la nullità di una delibera di assemblea condominiale. Il condominio eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità della domanda in quanto l’istanza di mediazione, depositata il 15-3-2021, era stata comunicata, a mezzo pec e a cura dell’Organismo, in data 29-4-2021, ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni stabilito dall’art. 1137 c.c. per l’impugnativa della delibera condominiale in questione, notificata il 20-2-2021. Anche a voler ritenere che tale effetto si produca dal deposito dell’istanza, la domanda sarebbe comunque tardiva. Nella specie, il verbale della mediazione, avente esito negativo, era stato depositato il 28-5-2021, per cui, secondo il convenuto, l’attrice avrebbe dovuto notificare l’atto di citazione, a pena di decadenza, entro i successivi sette giorni, e dunque entro il 4-6-2021, mentre invece aveva notificato la citazione in data 8-6-2021. Nel merito, il Condominio chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Sul primo punto tribunale si pronuncia, in linea con l’orientamento maggioritario, stabilendo che l’effetto interruttivo del termine decadenziale ex art. 1337, comma 2, c.c. consegue, alla luce della lettera dell’art. 5, comma 6, non al mero deposito, ma alla comunicazione dell’istanza di mediazione (cfr. Cass. civ., sentenza n. 2273/2019, Tribunale di Palermo, n. 4951/2015; Tribunale di Roma, n. 3159/2021 e n. 13981/2019; Tribunale di Savona, 8-2-2019; Tribunale di Napoli, 4-12-2019, in diritto.it; Corte di appello di Milano, 27-1-2020, in condominioweb.com; Tribunale di Foggia, 1-10-2020, in (…)).
L’onere di comunicare l’istanza di mediazione di cui al richiamato art. 5, comma 6, incombe anche sulla parte istanteIn tal senso, depone una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della norma in esame: la possibilità, espressamente contemplata dall’art. 8, che la comunicazione ivi prescritta sia effettuata “anche a cura della parte istante”, deve essere consentita anche per la comunicazione di cui all’art. 5, comma 6. Diversamente opinando, la rimessione, al solo organismo di mediazione, di un’iniziativa così rilevante quanto agli effetti giuridici si porrebbe in contrasto con la piena disponibilità del diritto di difesa ex art. 24 Cost., poiché una comunicazione effettuata dall’organismo oltre il termine decadenziale sancito dall’art. 1137, comma 2, c.c., pregiudicherebbe il diritto di agire tempestivamente in giudizio da parte del titolare del rimedio, senza che quest’ultimo disponga di alcun potere d’impulso per scongiurare un effetto così lesivo della propria situazione giuridica.
Peraltro, dal riconoscimento del suesposto onere di comunicazione (anche) in capo all’istante discende l’effetto della decadenza dall’impugnazione della delibera condominiale, laddove tale comunicazione non sia effettuata entro il termine all’uopo prescritto dal richiamato art. 1137, comma 2, c.c.. Nel caso di specie, l’attrice ha depositato l’istanza di mediazione, presso l’Organismo di mediazione forense di Torre Annunziata, il 15-3- 2021, senza comunicarlo alla controparte chiamata. L’Organismo ha comunicato la domanda di mediazione, con la data di prima convocazione, il 29-4-2021, e dunque tardivamente, considerato che il verbale recante le deliberazioni impugnate è stato notificato all’attrice, a mezzo pec, il 20-2-2021.
Pertanto il tribunale dichiara l’inammissibilità della domanda giudiziale, per violazione del termine decadenziale di cui all’art. 1137, comma 2, c.c. Ogni altra questione resta assorbita.